NOVITÀ IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE
D. lgs. 184/23 in attuazione alla Direttiva UE 2021/2118 di riforma della disciplina dell’assicurazione R.C.A.
Il decreto legislativo emanato dal Governo in data 23/12/2023 recepisce una specifica normativa europea in base alla quale si introduce l’obbligo di assicurazione a carico di veicoli sino ad ora non soggetti a tale obbligo.
Di seguito in sintesi le principali novità
Definizione di veicolo
1. qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con
1.1 una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; oppure
1.2 un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h
2. qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.
3. i veicoli elettrici [da individuare]
Definizione di circolazione
L’uso del veicolo deve essere conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto.
Il luogo della circolazione
L’obbligo di assicurazione sussiste anche quando il veicolo sia posto in circolazione in aree private o interdette alla circolazione.
Ambito di operatività della Responsabilità Civile Auto
La disposizione si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (p.e. aree aziendali).
Ove i macchinari ed i mezzi d’opera della vostra azienda presentassero le caratteristiche indicate nella legge è pertanto obbligatorio stipulare una polizza di responsabilità civile auto anche per un veicolo privo di targa, perché non immatricolato e identificabile tramite telaio, come, ad esempio, i carrelli elevatori e i mezzi d’opera anche se circolano soltanto in cantieri, cave e simili con caratteristiche velocità >25 km/h oppure peso >25 kg e velocità >14 km/h.
La polizza di responsabilità civile aziendale (r.c. generale) non può coprire in alcun modo questa tipologia di rischio.